Compra vendita di un cane

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Norme sull'acquisto di cuccioli di razza regolamenti sull'acquisto e la vendita di cuccioli e cani adulti.

Crediamo sia molto importante sapere, quando ci troviamo all'acquisto di un cane che ci farà compagnia per diversi anni, sapere le regole di COMPRA-VENDITA per eventuali problemi che si possono incontrare.

(ESTRATTO DEL TESTO DEPOSITATO PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE)

Art. 927

Oggetto del contratto di vendita. Sono oggetto del contratto:

* a.. Cuccioli

* b.. Cucciolini (soggetti slattati fino all'età di riproduzione)

* c.. Soggetti adulti (in età di riproduzione)

* d.. Soggetti addestrati nelle diverse specialità.

Art. 928

Forme e soggetti del contratto. Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali. I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.

Art. 929

Conclusione del contratto di vendita a prova. Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna del cane al guinzaglio. La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti. Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.

Art. 930

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e rischio del venditore.

Art. 931

Pagamento e caparra. Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna del cane. Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna del cane. In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto. Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra. Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata. Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve essere restituita.

Art. 932

Espressioni di garanzia. Con la frase "il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne la razza. I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite devono essere fatte notare al compratore.

Art. 933

I certificati di origine (pedigree) vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l'Italia è l'Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). L'ENCI è affiliato alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale). I certificati rilasciati da un paese estero affiliato alla FCI sono riconosciuti dall'ENCI e i cani relativi vengono iscritti al libro delle Origini dell'ENCI.

Art. 934

Vendita con certificato. Con la frase "il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto. Il venditore deve specificare se il certificato è del LOI (Libro Origini Italiano) oppure del LIR (Libro Italiano Riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da un'organizzazione straniera affiliata alla FCI (Federazione Cinologica, Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), al LOI. Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del compratore; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere nessun rimborso, salvo diversa pattuizione.

Art. 935

Vendita con esclusione di garanzia. Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia. Comunemente tale specie di contratto si caratterizza con la frase pronunciata davanti ad un mediatore, un intenditore, o un testimone: "Venduto a botta", "Lo vendo così com'è".

Art. 936

Vizi da risoluzione del contratto:

1. malattia acuta febbrile in atto

2. rabbia

3. cimurro

4. gastroenteriti infettive

5. epatite infettiva

6. tosse infettiva da canile

7. leptospirosi del cane

8. rogna

9. micosi e tricofitosi

10. tubercolosi clinicamente manifesta

11. tetano

12. piroplasmosi

13. filariasi

14. toxoplasmosi

15. malformazioni palesi

16. rachitismpo

17. osteomielite

18. epilessia

19. malformazioni nascoste

20. diplasia dell'anca (per cani acquistati almeno a 5 mesi di età)

Art. 937

Durata della garanzia e decorrenza. Per vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la garanzia è di due giorni Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'art. 936 la garanzia è di giorni 8 Per i vizi di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30 La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.

Art. 938

Denuncia di vizi. Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art. 937. La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o lettera raccomandata o con citazione giudiziaria. In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.

Art. 939

Verifica dei vizi e risoluzione del contratto. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro sei giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile municipale. Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, s'intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 940

Consegna del certificato di cui agli Artt. 933-934 Il certificato di origine del cane venduto, e il cane è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro otto giorni dalla consegna del cane; se il cane è cucciolo o cuccioline (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cuccioline venduto ha compiuto un anno. Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 941

Mediazione. Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore. Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.


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